Assistenza farmaceutica e farmacie
Le spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Per ottenere detrazioni fiscali sull'acquisto di un medicinale, al momento dell'acquisto va esibita la tessera sanitaria che permette al farmacista di rilasciare il cosiddetto “scontrino parlante” in cui sono specificate la natura, la qualità e quantità del prodotto ed il codice fiscale dell’acquirente. Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il sito dell’agenzia delle Entrate L'Agenzia - Spese sanitarie detraibili - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) (link esterno).
Leggere attentamente il foglietto illustrativo
Il foglio illustrativo è un documento di estrema importanza che contiene tutto ciò che il paziente deve sapere: caratteristiche farmacologiche, indicazioni terapeutiche, dosaggi, effetti tossici, avvertenze speciali, controindicazioni, appropriate precauzioni d’uso, interazioni con altri medicinali (ad es. con alcool, tabacco, alimenti) che possono influire sull’azione del medicinale, istruzioni per un uso corretto nonché modo e frequenza di somministrazione.
Nella Provincia di Bolzano i fogli illustrativi devono essere bilingui. Quelli in lingua tedesca non si trovano nella confezione del medicinale ma, dietro richiesta, devono essere stampati appositamente e contestualmente alla dispensazione del medicinale.
In base a quanto stabilito dall’ Agenzia Italiana del Farmaco i medicinali vengono suddivisi nelle seguenti classi di rimborsabilità:
Medicinali di classe A
gratuiti per il cittadino farmaci ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, utilizzati per patologie gravi acute o croniche. Questi sono interamente rimborsabili dal Servizio Sanitario con eventuale corresponsione, da parte dell’assistito, di una compartecipazione (ticket). Numerosi medicinali sono sottoposti a nota limitativa, vale a dire che la loro erogabilità a carico del SSN è subordinata alla presenza di determinate condizioni (p.es. particolari patologie) definite dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Medicinali di classe C
a carico del cittadino farmaci che non sono considerati essenziali, utilizzati per patologie di lieve entità. Per questi farmaci il cittadino è tenuto a pagare l’intero prezzo del medicinale che è stabilito dalla ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
Medicinali di classe C bis
a carico del cittadino rientrano nei farmaci di automedicazione, cioè per la cura dei disturbi minori (p.es. raffreddore, tosse, stipsi) che il paziente è in grado di riconoscere in base alla propria esperienza e che possono essere risolti con una terapia di breve durata.
Medicinali di classe H
Gratuiti per il cittadino, se utilizzati o forniti dalle strutture sanitarie (ospedali)
Farmaci con e senza obbligo di prescrizione
I primi - per evitare ogni forma di abuso o di cattivo utilizzo - possono essere acquistati solo con autorizzazione scritta (ricetta) da parte di un medico di medicina generale o di uno specialista. Appartengono a questa categoria i medicinali che possono presentare rischi qualora utilizzati senza il controllo del medico.
I farmaci senza obbligo di prescrizione sono tutti quei medicinali la cui vendita non è vincolata alla presentazione di una ricetta medica.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’AIFA Regime di fornitura dei farmaci | Agenzia Italiana del Farmaco (aifa.gov.it) (link esterno) e sul sito dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Assistenza farmaceutica | Prestazioni | Dipartimento di Prevenzione (asdaa.it) (link esterno).
Modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci di uguale composizione
Prescrizione
- Il medico che curi una o un paziente per la prima volta per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia cronica:
- Informa la o il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, rilascio e dosaggio unitario uguale;
- Indica nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, accompagnato da altri elementi identificativi del medicinale come dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione;
- Ha la facoltà di indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione di un farmaco specifico si può riferire sia a un medicinale con nome commerciale di fantasia sia a un medicinale con denominazione generica costituita dalla denominazione del principio attivo, seguita dalla denominazione della o del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco;
- Può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, all’indicazione dello specifico medicinale e del nome del principio attivo contenuto, la clausola di “non sostituibilità” accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione deve indicare le specifiche e documentate ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione alla paziente o al paziente di quel determinato medicinale anziché di un altro a esso equivalente.
- Per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere di patologie croniche e non croniche, il medico, in alternativa alla procedura di cui al punto (a):
- Informa le o i pazienti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;
- Indica nella ricetta la denominazione di uno specifico medicinale;
- Può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche e documentate motivazioni cliniche contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, alla prescrizione del farmaco, la clausola della “non sostituibilità”:
La prescrizione per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere può essere fatta anche secondo quanto descritto al punto 1.
La prescrizione deve essere fatta secondo una delle due procedure. Una promiscuità delle due procedure non è ammessa.
Una ricetta che indica il principio attivo, il nome di un medicinale a base di tale principio attivo e la clausola della “non sostituibilità” non è conforme a legge se manca la motivazione per la “non sostituibilità”.
Dispensazione
- Se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo, la o il farmacista informa la o il paziente e, salvo diversa espressa richiesta di questi ultimi, dispensa il medicinale avente il prezzo più basso fra quelli a base del principio attivo indicato dal medico. Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, la o il farmacista tiene conto dell’eventuale preferenza della o del paziente.
- Se nella prescrizione è indicata la denominazione di uno specifico medicinale, la o il farmacista informa la o il paziente e fornisce il medicinale indicato nella ricetta, quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso e fatta salva l’eventuale espressa richiesta della o del paziente; in caso di esistenza in commercio di medicinali di uguale composizione a minor prezzo rispetto al medicinale prescritto, la o il farmacista fornisce il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva l’eventuale richiesta della o del paziente di ricevere comunque il farmaco prescritto dal medico.
- Qualora il medico abbia apposto sulla ricetta l’indicazione della non sostituibilità del farmaco, la o il farmacista dispensa il medicinale prescritto.
- Eventuali differenze tra prezzo di rimborso e prezzo di vendita sono a carico delle assistite e degli assistiti.
Guida alla prescrizione dei farmaci con piano terapeutico
Il piano terapeutico è uno strumento che serve per garantire ai pazienti un uso appropriato di alcuni farmaci secondo le indicazioni stabilite dall’Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA.
In base a tali disposizioni il medico di Medicina Generale può prescrivere alcuni farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) solo sulla base di Diagnosi e Piano Terapeutico formulati da Centri specialistici individuati dalle Regioni o dalle Provincie Autonome.
La stesura del piano terapeutico è prevista per i seguenti tre casi:
- patologie severe di pertinenza specialistica e a forte impatto economico: eritropoietine, fattori di crescita granulocitari, interferoni, ormoni per la crescita, ormoni per l’infertilità ecc.;
- molecole di recente immissione in commercio e/o sottoposte a monitoraggio delle sospette reazioni avverse e/o alto costo: nuovi antiepilettici, nuovi antiparkinsoniani, nuovi antitrombotici, nuovi cardiovascolari, nuove insuline ecc.;
- farmacovigilanza: segnalazioni di aumentata incidenza di reazioni avverse al farmaco.
Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il sito dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige Piani terapeutici, Schede di prescrizione e trattamento | Azienda Sanitaria dell'Alto Adige (asdaa.it) (link esterno).
Validità Territoriale del Piano Terapeutico
Il piano terapeutico ha validità su tutto il territorio nazionale.
I Piani Terapeutici compilati dai medici specialisti dell’ASL che hanno in cura temporaneamente un’assistita/un assistito vanno inviati a cura dello stesso centro prescrittore al Servizio Farmaceutico dell’ASL di residenza dell’assistita/dell’assistito.
Medici non appartenenti ai Centri autorizzati alla stesura del piano terapeutico per un determinato farmaco non possono effettuare la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), anche se specialisti in quella disciplina.