Inizio vita
I progressi della medicina e della scienza offrono opportunità fino a poco tempo fa inimmaginabili. Essi comportano però anche tanti nuovi problemi e dubbi.
Saperne di più promuove un confronto oggettivo e può aiutare nella ricerca responsabile di un nuovo equilibrio. Per questo motivo il Comitato etico provinciale offre informazioni comprensibili sugli aspetti medici, legali ed etici delle domande più scottanti sul tema inizio della vita.
Il ricorso alla pillola abortiva
La preparazione estroprogestinica (metodo Yuzpe)
Questa forma di assunzione della pillola del giorno dopo combina l'uso di due ormoni, un estrogeno e un progestinico, al fine di inibire i processi di annidamento. Se la somministrazione avviene nella fase che precede l'ovulazione è probabile che quest'ultima non si verifichi. I principali effetti collaterali della pillola del giorno dopo sono nausea (54%) e vomito (16%). La percentuale di fallimento del metodo Yuzpe è pari allo 0,2-7,4%.
Fondamentale per la sua efficacia è l'intervallo che decorre fra il rapporto non protetto e il momento dell'assunzione della "pillola del giorno dopo".
Le applicazioni più recenti prevedono la somministrazione di un preparato a base di un solo progestinico (levonorgestrel). Se ne assumono 2 compresse in un'unica somministrazione entro le prime 48 ore dal rapporto.
In questa sede non spiegheremo nel dettaglio l'azione del preparato, ma ci limiteremo a dire che in sostanza esso riduce la motilità delle tube creando un ambiente sfavorevole all'attecchimento e allo sviluppo in sede uterina.
L'assunzione poco prima dell'ovulazione può determinare un'inibizione della stessa.
Gli effetti collaterali legati a quest'applicazione sono molto meno significativi rispetto a quelli del metodo Yuzpe e la percentuale di fallimento è pari all'1% circa.
Anche in Italia questo metodo è consentito da alcuni anni.
Rischi
E' opinione comune che le gravidanze indesiderate vadano evitate al fine di ridurre gli episodi di interruzione volontaria. Uno dei metodi possibili è quello della "pillola del giorno dopo", ma è il caso di accertare possibili rischi per la donna provocati dalla sua assunzione e dai suoi effetti collaterali. Gli effetti collaterali sono ridottissimi, ma non va dimenticato il rischio di una gravidanza extrauterina.
Acquisto libero?
Attualmente è molto dibattuta la possibilità di acquistare liberamente la "pillola del giorno dopo" in farmacia senza prescrizione medica come già accade in molti Paesi tra cui gli USA, la Gran Bretagna e la Svezia. L'argomento a favore della vendita libera è la riduzione delle interruzioni di gravidanza tra i giovani spesso restii a consultare il medico.
Tecnicamente l'assunzione della "pillola del giorno dopo" è semplice, ciò nonostante è sempre consigliabile richiedere il parere dell'esperto. Nel caso specifico, alla base della decisione, potrebbero emergere seri problemi di natura psicosociale. In situazioni tanto delicate, difficilmente un foglietto illustrativo potrà sostituire la consulenza da parte del medico.
Considerazioni etiche
Per ragioni etiche, la Chiesa cattolica, l'Islam e l'Ebraismo rifiutano la "pillola del giorno dopo" poiché partono dal presupposto che la vita umana cominci nel momento del concepimento vale a dire della fusione tra ovocita e spermatozoo e non solo con l'annidamento. In quest'ottica, l'assunzione della "pillola del giorno dopo" rappresenta la distruzione di una vita umana. Il sistema della contraccezione postcoitale sotto forma di "pillola del giorno dopo" non deve comunque rappresentare un alibi o trarre in inganno: in taluni casi l'assunzione equivale ad una interruzione della gravidanza prima dell'attecchimento.
La diagnosi genetica pre-impianto: andiamo verso la selezione?
Cos'è la diagnosi genetica pre-impianto? Strumento di selezione? Prevenzione dell'aborto? Selezione di donatori di cellule staminali?
Il caso
Nel marzo 2004 due coniugi portatori sani del gene della Beta-talassemia (*1), nel timore di trasmettere il gene di tale malattia al futuro nascituro, si rivolgono ad un Centro specializzato, per procedere alla diagnosi genetica preimpianto, e in base ai risultati di questa, chiedono di procedere all'impianto in utero solamente degli embrioni sani, crioconservando (*2) gli embrioni risultati malati. Poiché la normativa (*3) (art.4 e art.14 comma 2, legge 19.02.2004, n.40.) prevede il ricorso alla procreazione assistita solo per porre rimedio alla sterilità della copia, ma non di selezionare i nascituri in sani e malati, eliminando questi ultimi, e inoltre (art.14) prevede l'impianto di tutti gli embrioni prodotti, i coniugi si rivolgono al Tribunale di Catania per un giudizio in merito, con l'intento di conseguire una gravidanza cosciente e responsabile, tutelando il diritto alla salute della madre e del nascituro.
Il Tribunale di Catania rigetta la richiesta dei coniugi, applicando la legge.
(*1) Beta-Talassemia è una malattia ereditaria che comporta una difettosa produzione di emoglobina, e quindi una anemia.. Se non curata può portare a morte tra i 3 e i 6 anni di vita. L'unione di due genitori portatori sani del gene della malattia, comporta una probabilità su quattro di avere figli malati.
(*2) La crioconservazione consiste nell'arresto del ciclo vitale (sospende la vita) di un soggetto, in attesa che possa essere utilizzato
(*3) Lo spirito generale della legge 40 è centrato sul principio in base al quale tutti gli embrioni devono essere destinati alla nascita, devono cioè avere la possibilità di vivere. Di qui il generale divieto di soppressione e di sperimentazione nei confronti degli esseri umani appena concepiti (art.13 comma 1 e art 14 comma 1); l'obbligo di un unico e contemporaneo trasferimento in modo che non possano "avanzare" embrioni in soprannumero (art 14 comma 2); la possibilità di ricorrere al congelamento solo in via eccezionale (art. 14 comma 3); la possibilità di ricorrere alla ricerca clinica e sperimentale sull'embrione solo per tutelare la salute e lo sviluppo dell'embrione stesso (art.13 comma 2); il divieto di operazioni aventi carattere selettivo (art. 13 comma 2)
Cosa è la diagnosi genetica pre-impianto
Si tratta di tecniche diagnostiche che consentono di individuare difetti genetici negli embrioni fecondati in vitro. Queste tecniche possono essere utilizzate in futuro per la cura delle anomalie dell'embrione. Tuttavia oggigiorno lo scopo di questi studi è di selezionare solo gli embrioni senza difetti genetici per l'impianto in utero. Malattie come la fibrosi cistica, le emoglobinopatie, l'anemia drepanocitica, la distrofia muscolare di Duchenne o di Becker, le emofilie, ed altre ancora possono essere evitate, selezionando gli embrioni sani.
Alcune linee di riflessione
La diagnosi preimpianto può essere considerata una forma di "prevenzione" dell'aborto?
L'aborto è ritenuto più coinvolgente sul piano emotivo e fisico da parte della madre, rispetto alla decisione di selezionare, presa da altri. L'aborto è una procedura percepita come "uccisione" di un feto affetto. Il ricorso alla fecondazione extracorporea con una selezione è invece percepito come la scelta di "lasciar vivere" (gli embrioni sani) e di "lasciar morire" (gli embrioni malati).
Tuttavia il giudice di Catania in merito al riferimento dei ricorrenti alla legge sulla interruzione volontaria della gravidanza (legge 194/1978) afferma che " non consente alla donna di praticare l'aborto perché non "vuole" la nascita di un bambino malato o perché...vuole a tutti i costi la nascita di un bambino sano...Deve ritenersi giuridicamente infondata l'affermazione dell'esistenza di un "diritto" della donna di abortire i figli malati in quanto tali, e ancor più l'affermazione di un tale diritto come pre-esistente alla gravidanza.
La diagnosi preimpianto ai fini di selezionare le caratteristiche fisiche del futuro nascituro
Scrive Robertson: "Ogni forma di selezione o manipolazione trasforma il bambino in un manufatto...aumentare la frequenza e lo scopo della selezione genetica dei futuri bambini ci spingerà verso un mondo eugenico (*) in cui i bambini sono valutati più per il loro genotipo che per le loro caratteristiche essenziali, aprendo la via a un mondo di bambini-disegno in cui l'ingegnerizzazione dei figli diventa routine.
Certamente la richiesta di avere un figlio sano è più che legittima. Tuttavia dobbiamo chiederci quanto è eticamente giusto perseguire "un bene" (la salute) attraverso una azione che implica "un grave male" (la soppressione per ogni caso selezionato di uno o più soggetti umani nelle prime fasi di sviluppo). A questo proposito è importante riflettere sulla dignità dell'embrione perché cambia completamente l'approccio al problema se noi riteniamo l'embrione solo un ammasso di cellule disponibili, oppure se lo riteniamo un individuo umano in sviluppo che ha, perciò, la stessa dignità e gli stessi diritti di ogni individuo umano. Quest'ultimo punto di vista implica che nessun individuo umano può essere valutato, selezionato, lasciato morire o soppresso in base alla "sua qualità"
La diagnosi preimpianto può essere utile a selezionare donatori di cellule staminali?
Marissa Ayala è stata concepita nel 89 per la prima volta allo scopo di ottenere cellule staminali compatibili con la sorella Anissa. Casi analoghi sono numerosi nella letteratura.
Kant afferma che non bisogna "mai usare una persona solo come mezzo ma sempre trattarla come fine". E' giusto produrre un bambino per il bene di un altro, chiamandolo alla vita in modo condizionato? E' giusto far nascere un bambino per uno scopo diverso dal suo bene?
(*) Si chiama eugenetica quel ramo della gen etica che si propone il progressivo miglioramento della specie umana, attraverso l'incrocio, o la selezione di individui portatori di caratteri gen etica mente favorevoli.
Il pensiero cattolico
La Congregazione per la dottrina della fede in un suo documento del 1987 dal titolo "Il rispetto della vita nascente e la dignità della procreazione" scrive: "Se la diagnosi prenatale rispetta la vita e l'integrità dell'embrione e del feto umano ed è orientata alla sua salvaguardia o alla sua guarigione individuale, la risposta è affermativa. Si deve però condannare ...se inducesse le donne gestanti a sottoporvisi allo scopo di eliminare i feti affetti o portatori di malformazioni o malattie ereditarie". Questa affermazione vale ancora di più per la fattispecie della diagnosi di preimpianto, perché questa diagnosi ha l'unico scopo di selezionare ed eliminare embrioni ritenuti malati o geneticamente tarati.
Il pensiero laico
Il pensiero laico ritiene che l'opzione di massima tutela dell'embrione mette in crisi i diritti della coppia e della donna. Non solo il diritto alla salute della donna ne sarebbe compromesso, ma anche in primo luogo il principio di autodeterminazione. Da questo punto di vista viene messa molto in discussione la nuova legge e la sua difesa dell'embrione. Procedere alla diagnosi genetica di preimpianto e quindi alla selezione degli embrioni sani da impiantare in utero è vista come una procedura che evita la sofferenza della malattia ereditaria o il ricorso all'aborto. Nessuna remora alla conservazione o distruzione degli embrioni malati, a cui non viene riconosciuta la dignità di persona, soggetto di diritto, ma sono considerati solo un ammasso di cellule, un oggetto.
Il parere del Comitato etico provinciale
"...Il Comitato etico provinciale si ispira ad un modello di persona che non è costituito semplicisticamente dalla somma dei caratteri genetici, ma si basa invece sul rispetto di tutti gli individui, compresi coloro che sono portatori di handicap intellettivi, psichici e fisici. Questo modello di persona si riflette nella necessità di limitare il campo di applicazione della diagnosi genetica preimpianto, sancendo al tempo stesso il netto rifiuto nei confronti di ogni tipo di selezione e finalità eugenetica...partendo dal principio della sistematica tutela dell'embrione la diagnosi genetica preimpianto dovrebbe essere sostanzialmente vietata, in quanto essa permette una selezione degli embrioni e all'occorrenza la loro soppressione. Il Comitato etico provinciale ritiene però che, analogamente alle indicazioni mediche che consentono l'aborto terapeutico, e nel rispetto dei criteri qui di seguito riportati, di poter ammettere in alcuni casi particolari il ricorso responsabile a tale metodica a seguito di approfonditi consulti e dettagliate informazioni.
La decisione di procedere al trasferimento in utero di ogni singolo embrione deve essere
presa tenendo presente i seguenti criteri
- il riconoscimento del diritto alla vita del nascituro
- la valutazione, in singoli casi, di eventuali rischi per la salute della donna
- un'eventuale malattia del bambino.
Si tratta comunque esclusivamente del rischio di gravi patologie genetiche e non di una
pianificazione della prole dettata da altre motivazioni."
Qui trovi il testo completo del parere (disponibile solo in lingua tedesca): parere del Comitato etico provinciale sull'uso di cellule staminali con particolare riferimento alla diagnosi genetica preimpianto.
Sembra che in Italia, attualmente, esistano circa 30.000 embrioni congelati (crioconservati) presso i vari centri di fecondazione assistita. Come potranno essere gestiti?
La situazione normativa
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 40/2004 entrata in vigore nella primavera del 2004 la crioconservazione degli embrioni è generalmente vietata. Si possono produrre embrioni solamente nel numero necessario all'impianto successivo nell'utero, in ogni caso non più di tre. Solo se a causa di una malattia della donna - non prevedibile al momento della produzione degli embrioni - il loro trasferimento nell'utero non fosse possibile, essi possono essere conservati in congelatore fino al loro impianto da realizzare appena possibile.
Su tali presupposti normativi, in futuro solo pochi embrioni, e solo per un breve tempo, potranno essere congelati.
I numerosi embrioni "giacenti" sono stati prodotti in un periodo in cui in Italia la procreazione medicalmente assistita non era ancora regolata da una legge.
E' necessario comunque operare una distinzione:
Nel maggior numero di casi si tratta di embrioni che in base alla precedente situazione normativa relativa alla procreazione medicalmente assistita (PMA) potevano essere creati un numero maggiore e sono ancora in attesa di futuro impianto.
Un secondo gruppo, numericamente più limitato, comprende i c.d. embrioni "orfani". In questi casi i centri di fecondazione assistita non sono più stati in grado di mantenere un contatto con i genitori, oppure questi ultimi hanno deciso di rinunciare o interrompere le procedure, abbandonando di fatto gli embrioni prodotti sino a quel momento.
Domanda: Quale dovrebbe essere il destino di questi embrioni “orfani”?
Nelle linee guida (regolamento esecutivo) della legge sulla PMA (pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale del 16.8.04) il Ministero della Salute ha temporaneamente disposto di conservarli, a carico dello Stato, in una sede centralizzata.
Non è indicato quanto può durare questo periodo di conservazione, ma va sottolineato che, effettivamente, le potenzialità vitali (e di sviluppo) degli embrioni diminuiscono nel tempo. Per questo motivo alcuni Stati esteri ne dispongono la distruzione dopo 2 o 5 anni.
In un disegno di legge precedente, approvato dalla Camera dei Deputati nella 13a legislatura ma poi decaduto, si ipotizzava che questi embrioni potessero essere affidati in "adozione" a coppie disposte all'impianto. La nuova legge non prevede questa eventualità, la quale tra l'altro, considerate le possibili conseguenze, risulterebbe anche eticamente problematica.
Un'altra possibilità, spesso richiamata, sarebbe quella di porre gli embrioni "orfani" a disposizione della ricerca. Da essi si potrebbero ricavare cellule staminali che tanto fanno sperare per future possibilità terapeutiche.
Si potrebbe comprendere l'argomentazione: se gli embrioni devono comunque morire, almeno vengano utilizzati ad un buon fine.
Distinzione etica
Da un punto di vista etico devono essere considerate però due fattispecie:
- se un embrione muore nelle condizioni che non sono propizie per il suo sviluppo - crioconservazione per lungo tempo o scongelamento senza successivo impianto, cioè a causa di fattori naturali ed inevitabili - egli di fatto non può continuare a vivere. Il problema sta all'origine: non si dovevano produrre embrioni, poi sottoposti a crioconservazione, senza la prospettiva di un impianto a breve termine.
- Se, invece, un embrione viene messo a disposizione della ricerca scientifica, esso viene ucciso direttamente dall'intervento dell'uomo.
La differenza in fondo è la stessa di quando una persona muore su un pendio ripido colpita da una caduta di sassi (ci si potrebbe però chiedere se il pendio poteva essere assicurato meglio), o se una persona muore a causa di un sasso lanciato volontariamente da altri.
Il divieto della ricerca sugli embrioni
La legge n. 40/2004, nell'art. 13, vieta espressamente l'uso degli embrioni per la ricerca scientifica: è vietata qualsiasi sperimentazione sugli embrioni. Ricerca clinica e esperimenti su embrioni sarebbero permessi solamente se tali procedure dovessero essere direttamente utili alla diagnosi ed alla terapia a favore dello stesso embrione.
In questo senso non è permessa nemmeno la diagnosi preimpianto, che potrebbe portare ad una selezione di embrioni malati o con difetti genetici. È possibile soltanto constatare mediante osservazione se gli embrioni si sviluppano in modo normale. Embrioni prevedibilmente non in grado di sopravvivere non devono essere impiantati.
Lo stato etico dell’embrione
- L'embrione è un essere (soggetto) nei suoi primi stadi di sviluppo:
Alla base dell'atteggiamento della legge n. 40/2004 sta il presupposto che l'embrione abbia lo status di soggetto umano, il cui diritto alla vita deve essere tutelato (art. 1).
Esistono anche motivazioni etiche alla base del dovere di rispettare l'embrione: dal momento della fusione tra ovulo femminile e spermatozoo maschile, si crea un organismo che si sviluppa con una propria dinamica, inequivocabilmente umano e geneticamente diverso da padre e madre (argomento della identità e potenzialità). Esiste una continuità in questo sviluppo, tanto che appare arbitrario fissare delle "tappe" che dovrebbero delimitare gli stadi evolutivi dell'embrione, fissando addirittura il passaggio da "generico progetto" allo stato di "essere umano" (argomento della continuità).
Da queste considerazioni si conclude, che si tratta di un essere umano dall'inizio, allo stato appunto embrionale. - L'embrione è vita umana, ma non ancora una persona umana:
Esistono anche altre posizioni etiche, che attribuiscono all'embrione iniziale uno status minore: si tratterebbe di una vita umana, ma non ancora di "un uomo"; cioè l'uomo (la persona) si formerebbe progressivamente, con lo sviluppo.
Ma, dove si colloca il decisivo passaggio evolutivo?
Alcuni cultori di bioetica si spingono addirittura al punto da non riconoscere lo status pieno di persona umana ai bambini già nati.
La differenza essenziale tra le due posizioni sta nel fatto che per alcuni la condizione di persona è subordinata al possesso di determinate qualità e capacità, mentre, per altri, ogni appartenente alla specie umana è, di per sé stesso, anche una persona o almeno da trattare come persona.
Per approfondimenti è possibile scaricare la presa di posizione del Comitato etico provinciale sui diversi aspetti che riguardano l'inizio vita:
L'interruzione volontaria di gravidanza implica il confronto tra due diritti che possono entrare in contrasto:
- la salute della donna e
- la tutela del prodotto di concepimento
La normativa italiana consente l'interruzione volontaria della gravidanza (I.V.G.) in determinate circostanze ed a precise condizioni.
Il legislatore ha così voluto significare che i due valori in gioco, la salute della madre e la vita del prodotto di concepimento, possono in alcuni casi entrare in contrasto tale da rendere impossibile la loro contemporanea tutela.
Rimane comunque irrisolta la problematicità di una scelta tra due diritti, aventi entrambi un profondo significato etico.
L’interruzione volontaria della gravidanza
Spesso i termini interruzione volontaria di gravidanza ed aborto vengono impiegati come sinonimi; in realtà per aborto intende più generalmente l'espulsione del feto non vitale; tale evento può essere spontaneo, dovuto cioè a varie patologie a carico della madre o dello stesso prodotto di concepimento, oppure provocato, con grande varietà di motivazioni, intendimenti, mezzi e circostanze.
Il problema dell'aborto volontario è sempre esistito e di esso si è sempre discusso in termini etici, sulla base del principio comunemente condiviso in merito alla illiceità della soppressione della vita umana.
In tempi relativamente recenti e nell'ambito di comunità sociali evolute la questione è stata affrontata sotto punti di vista differenti e con diverso approccio culturale fino a che, progressivamente, in sempre più numerosi Paesi si è giunti a definire per legge condizioni e modalità con le quali una donna potesse interrompere la gravidanza.
La normativa vigente
I presupposti che generalmente stanno alla base delle legislazioni sulla materia sono:
- l'intento di limitare/prevenire gli aborti clandestini, nonché gli infanticidi e gli abbandoni.
Il problema dell'aborto clandestino è complesso: basti rilevare a tale proposito come questa pratica persista anche nei Paesi che si sono dotati di una legge consenziente. Entrano infatti in gioco, in tali circostanze, questioni legate alle persistenti convenzioni sociali, alle difficoltà burocratiche, al desiderio di mantenere la riservatezza ecc. - L'affermazione e la valorizzazione dell'autonomia della persona.
Tale principio etico, che si basa sulla dignità della persona in quanto tale, implica il diritto da parte di ciascuno di decidere autonomamente e liberamente in merito ai trattamenti sanitari che lo riguardano. Da questo punto di vista, alla donna viene riconosciuta la possibilità di interrompere il processo di gravidanza quando questo ponga in pericolo la sua salute fisica o psichica.
La legislazione italiana in vigore è la Legge 22 maggio 1978 n. 194, intitolata "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
Essa tende innanzitutto a ribadire il diritto alla procreazione responsabile ed a valorizzare la maternità; nel contempo indica le situazioni che consentono alla donna di accedere all'interruzione di gravidanza presso strutture sanitarie autorizzate, nonché le modalità per realizzarla.
Le motivazioni dell'intervento devono essere comunque basate sulla tutela della salute della donna gravida; in alcuni casi, secondo il legislatore, tale diritto prevale sulla sopravvivenza dell'embrione il quale assume di fatto una rilevanza comparativamente inferiore, almeno sino a quando lo stesso non sia pervenuto ad un grado di maturazione tale da renderlo "capace di vita autonoma"; in questo caso la comparazione ed il "bilanciamento" di valori viene effettuata nei riguardi della vita della donna (non più soltanto della sua salute).
L’interruzione volontaria di gravidanza come problema etico
Questo punto rappresenta il vero "nodo" etico, dato che propone la questione della "natura dell'embrione", cioè se il prodotto di concepimento sia da considerare persona sin dall'unione tra i gameti maschile e femminile oppure, più genericamente, essere umano, progetto di uomo, individuo potenziale ecc.
La questione non è di poco conto, perché è chiaro che a seconda della posizione che si assume varia il giudizio in merito alla liceità di soppressione dell'embrione; lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica nel suo documento del 22 giugno 1996 intitolato "Identità e Statuto dell'embrione umano" non è pervenuto ad un giudizio unanime, lasciando sospeso il parere in merito al delicato e decisivo problema dell'attribuzione della qualifica di "persona" sin dall'inizio della vita.
Gli orientamenti etici prevalenti
In sintesi ed assai schematicamente, si possono identificare tre posizioni etiche distinte:
- quella che, sulla base del riconoscimento della vita umana come bene assoluto intangibile sin dall'inizio, esclude la possibilità di aborto per motivazioni che non siano altrettanto rilevanti (di fatto, solo quando sia in gioco la vita della madre, nell'ambito cioè di quello che un tempo si chiamava "aborto terapeutico");
- quella che, pur riconoscendo al prodotto di concepimento il valore di vita umana, non ritiene che quest'ultimo vada considerato una persona (uno status che si acquisirebbe solo alla nascita); ne deriva la possibilità di tutelare in via preferenziale la salute, il benessere (cioè la qualità della vita) della donna e di procedere quindi all'interruzione del processo gestazionale, in tempi e con modalità riferiti al grado di maturazione dell'embrione ed alla gravità del rischio per la donna.
- Quella che considera la capacità morale del principale soggetto in causa, cioè la donna gravida. Da questo punto di vista si deve riconoscere che vi sono casi nei quali la donna, per motivi di salute o di altra natura, non si sente in grado di portare a termine la gravidanza e quindi decide di utilizzare gli strumenti legislativi, pur nella consapevolezza del disvalore etico connesso con la soppressione della vita umana.
Link interessanti
- www.epicentro.iss.it (link esterno)
In Italia per legge l’interruzione di gravidanza è possibile solamente a determinate condizioni. L’interruzione di gravidanza è regolata dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 “Disposizioni sulla tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”.
Interruzione di gravidanza entro i 90 giorni, a norma dell’art. 4 della Legge 194/78
Le donne che intendono interrompere volontariamente la gravidanza possono rivolgersi alle seguenti istituzioni:
- Ospedale di Merano, ambulatorio ginecologico (link esterno)
- Ospedale di Bolzano – Poliambulatori (link esterno)
- Consultori familiari che rilasciano certificati per l’interruzione di gravidanza:
Consultorio familiare AIED (link esterno) a Bolzano, Consultorio familiare Lilith (link esterno) a Merano, Consultorio familiare l'Arca (link esterno) a Bolzano - ginecologi privati, disposti a rilasciare certificati per l’interruzione volontaria di gravidanza
La procedura prevede un colloquio preventivo con la donna. Nel corso del colloquio sono esaminate le circostanze per le quali la donna è indotta a scegliere l’interruzione di gravidanza.
Si pongono domande del tipo:
- Quali sono le possibili conseguenze a livello di salute fisica e psicologica?
- Quali sono le possibili offerte di supporto finanziario e materiale in caso di bisogno economico?
- Quali associazioni offrono supporto psicologico e/o materiale?
Si informa la donna sui suoi diritti e sulle prestazioni sociali esistenti, indicando i consultori e le istituzioni del settore sociale e sanitario cui può avvalersi. Viene anche discussa la possibilità dell’adozione.
Quando una donna fa richiesta di interruzione volontaria di gravidanza, l'art. 5 della legge 194/78 prevede una serie di misure volte a valutare ogni possibile supporto per far fronte ai motivi che la portano a voler interrompere la gravidanza. Tale aiuto però non deve avere come obiettivo quello di influenzarla o farla recedere da un’eventuale decisione già presa, tanto meno il medico può permettersi di formulare un giudizio morale. Per la donna una gravidanza indesiderata, cioè l’interruzione di gravidanza, costituisce sempre una situazione delicata. Si tratta di un tema assai ampio e complesso che implica una serie di aspetti di tipo sociale, culturale, etico e religioso.
Tutti questi aspetti confluiscono nella consulenza e nel processo decisionale della donna. Per permetterle di fare una scelta più consona alla propria situazione, è fondamentale una consulenza senza pregiudizi. A volte è necessario più di un colloquio di consulenza. Per definire lo stato di avanzamento della gravidanza, vengono effettuate anche una visita ginecologica ed un’ecografia. Al termine del colloquio si rilascia un certificato.
Se il colloquio è effettuato in ospedale, la donna ottiene un appuntamento per l’intervento (dopo il periodo di 7 giorni di riflessione previsto dalla legge), altrimenti può rivolgersi agli ambulatori ospedalieri sopra elencati per fissare un appuntamento. Gli ambulatori verificano il certificato e fissano la data dell’intervento.
Sarebbe auspicabile che i primi colloqui previsti per legge si svolgessero presso i Consultori familiari.
Metodi dell’interruzione di gravidanza
- Interruzioni entro le 12 settimane (90 giorni) sono effettuate tramite raschiamento. L’intervento avviene in sedazione e dura ca. 5 minuti nell’ambito di un accesso in day surgery. La donna, normalmente, è dimessa la sera dello stesso giorno. Dopo un mese va fatta una visita ginecologica di controllo tramite un medico specialista o in ospedale, durante la quale si parla anche di contraccezione (p.es. spirale, metodi per bloccare l’ovulazione).
- Interruzioni entro le 9 settimane (63 giorni) sono effettuate in via farmacologia in regime di day hospital. Alla donna è somministrata la pillola abortiva (1 compressa di mifepristone 600mg), dopodiché può subito andare a casa. Eseguirà il controllo dopo 2-3 giorni. Se l'aborto non risulta ancora avvenuto, saranno somministrate prostaglandine, farmaci che provocano contrazioni per favorire l'espulsione dell'embrione. La donna viene quindi dimessa ed una settimana dopo è sottoposta a visita di controllo, salvo complicazioni e comunque fino alla completa espulsione del prodotto di concepimento.
Per informazioni sull'interruzione di gravidanza nel primo trimestre si può contattare direttamente l'Ospedale di Bolzano al numero 0471 438394 da lunedì a venerdì dalle 8.30 - 12.00.
Interruzioni di gravidanza dopo i 90 giorni, a norma dell’art. 6 della Legge 194/78
Questo tipo di interruzione è previsto per legge in caso di complicazioni come gravi anomalie fetali, patologie fetali e/o malattie della madre. Il ricovero delle donne normalmente non è effettuato su richiesta della donna stessa, ma tramite il ginecologo o la ginecologa che l’ha in cura o dai professionisti di diagnosi prenatale che hanno accertato ed attestato l’anomalia o la complicazione grave. Per gli aborti dopo i 90 giorni si prescinde dal periodo di riflessione di 7 giorni.
L’induzione all’aborto è effettuata nell’ambito di un ricovero ordinario tramite somministrazione di prostaglandine. Dopo l’espulsione del feto si attende l'espulsione della placenta. Qualora l'espulsione non avvenisse o non fosse completa, si esegue un raschiamento. La donna di regola è dimessa dall’ospedale il giorno dopo. La visita di controllo è effettuata dopo 4 - 8 settimane.
Durante il ricovero ospedaliero, alla paziente ed al partner va offerta un’assistenza priva di pregiudizi tramite l’assistente spirituale o tramite il servizio psicologico ospedaliero.
I costi dell’intervento vanno a carico del Servizio sanitario pubblico.
Per le minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori o dell’esercente la potestà.
Si può affermare che gli aspetti normativi dell’interruzione volontaria di gravidanza sono chiari. Rimangono invece insoluti i problemi etici relativi al conflitto di valori fra la salute della donna e la sopravvivenza del feto. L’interruzione volontaria di gravidanza per una donna è di solito una decisione dolorosa ed angosciante. In tale situazione il personale sanitario deve mostrare verso la donna massimo rispetto e considerazione.
Ultimo aggiornamento: 27/05/2025